IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Articolo unico Norma interpretativa L'art. 2 lettera b) della legge 23 febbraio 1988 n. 9 deve interpretarsi nel senso che sia le competenze relative alla nomina, sia le competenze relative al funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione all'esercizio delle attivita' professionali di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217, permangono alle Camere di commercio fino a quando la Regione non provvedera' con opportuna disciplina sostanziale a determinare l'effettivo passaggio di competenze alle province. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 7 novembre 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata appprovata del consiglio regionale il 27 settembre 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 29 ottobre 1988.